CONTRASSEGNO INVALIDI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Circolazione con contrassegno invalidi scaduto, multe nelle Ztl, parcheggio senza il disabile, divieto di sosta strisce blu ed esposizione del ticket. In questo breve articolo abbiamo raggruppato una serie di pareri e di sentenze rese in materia di contrassegno invalidi: ecco dunque tutto ciò che c’è da sapere in materia di pass per disabili.
Tratteremo delle multe sulle Ztl per contrassegno invalidi scaduto, delle modalità di esposizione del pass all’interno dell’auto, dell’utilizzo del contrassegno in assenza del portatore di handicap, della possibilità di effettuare una fotocopia da esporre in un’altra auto e via dicendo.

1. Contrassegno invalidi scaduto e multa Ztl
Un nostro lettore è stato multato per circolazione con contrassegno invalidi scaduto. In particolare, il proprietario del veicolo ha ricevuto diversi verbali per passaggio nelle Ztl, passaggio che gli era consentito proprio in forza del suddetto permesso. Senonché il Comune non lo avrebbe mai avvisato dell’intervenuta scadenza del pass. Il lettore si chiede pertanto se tale operato sia legittimo e se, in caso negativo, sia possibile fare ricorso al giudice per annullare le contravvenzioni stradali.
A spiegare la corretta interpretazione della legge, per il caso di circolazione con contrassegno invalidi scaduto, è stata più volte la giurisprudenza della Cassazione.  Secondo la Corte il contrassegno invalidi scaduti non consente né di circolare nelle Ztl, né di parcheggiare sulle strisce gialle. E ciò vale sia per il contrassegno disabili definitivo (che vale per cinque anni al termine dei quali deve essere rinnovato), sia per il contrassegno disabili temporaneo (che è di durata inferiore a cinque anni e di solito è collegato a un problema di deambulazione temporaneo).
Leggi Permesso invalidi scaduto e accesso Ztl
Sul Comune non grava, per legge, alcun obbligo di comunicazione della scadenza del pass invalidi. Pertanto, le multe elevate con il permesso scaduto sono legittime.
Secondo la Corte non è neanche possibile parlare di buona fede dell’automobilista che, pur titolare del diritto al pass perché effettivamente portatore di handicap, non si sia accordo involontariamente della sua scadenza. Si tratta di una negligenza non scusabile rispetto all’obbligo del tempestivo rinnovo del permesso che grava anche su chi ha una disabilità.
Questa visione non può essere messa in discussione neanche dalla constatazione che l’automobilista si attivi immediatamente appena resosi conto che il permesso sia scaduto.
Il possessore del contrassegno invalidi può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio.

2. Si può parcheggiare nell’area invalidi se il disabile non è presente?
Non si può parcheggiare in uno spazio riservato agli invalidi, anche se muniti del pass, se all’interno dell’auto non è presente la persona portatrice di handicap. A riguardo la Cassazione si è pronunciata:
«La sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto di una persona alla quale il relativo contrassegno sia stato rilasciato, rientra nella previsione dell’art. 158 C.d.S. (nella specie, la Corte ha ritenuto valida la sanzione elevata al guidatore, atteso che nel verbale era stata constatata l’assenza sul posto della titolare dell’autorizzazione)».

3. Si può parcheggiare con il contrassegno invalidi in divieto di sosta?
Il contrassegno invalidi non consente di parcheggiare neanche in zona di divieto di sosta, per quanto non sia di ostacolo alla circolazione. Conta non l’effettivo pregiudizio al traffico ma la valutazione fatta a monte dal Comune.
A riguardo la Cassazione ha pronunciato il seguente principio:
« Deve essere disattesa l’interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. 503/1996 secondo cui il titolare di un contrassegno per invalidi possa dirsi legittimato, tra l’altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell’ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un’ulteriore autorizzazione sindacale. Nel ritenere di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità, con l’unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, si omette di considerare che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l’autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia – come appare esservi stato nella fattispecie – un divieto permanente alla sosta, questo sta a significare che in quello spazio l’autorità amministrativa ritiene esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione vuole eliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa – che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento – seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito».

4. Esposizione contrassegno invalidi
Non basta avere il contrassegno invalidi: questo deve essere anche chiaramente esposto. Se non visibile, la multa è legittima. Lo ha detto la Cassazione che ha affermato il seguente principio:
«In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi”, presuppone non solo la titolarità, ma anche l’effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l’autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all’art. 158 del codice della strada».

5. Fotocopia contrassegno invalidi
Non si può esporre una copia del contrassegno invalidi, neanche se l’agente è titolare del pass originale. L’uso del documento falso costituisce reato di uso di un atto falso. 

6. Contrassegno invalidi e strisce blu
Salvo diverso regolamento comunale, il contrassegno invalidi non consente di parcheggiare l’auto nelle strisce blu, ossia nelle aree a pagamento, senza però munirsi del relativo ticket. La sosta gratuita è ammessa solo sulle strisce gialle.

2 commenti

  1. salve sono Diego Petrelli, disabile dalla nascita, in possesso di regolare patente di guida, vorrei porre l’attenzione su una situazione contraddittoria che emerge dalla lettura di questo post, a mio modesto avviso. In quanto secondo quanto da me percepito ed interpretato emerge un contraddittorio equivoco della suprema corte.
    In merito, se giustamente la sosta del veicolo al servizio della persona disabile è vietata in assenza del soggetto disabile, giustamente, quindi si riconosce la centralità del soggetto a beneficiare di quello stallo, non si può, ripeto sempre a mio avviso, distogliere la centralità del soggetto nel momento in cui lo stesso per una miriade di fattori strettamente personali, quindi dovrebbero essere molto poco sindacabili, non ha avuto la possibilità di andare a fare il rinnovo del pass c.u.d.e.
    Se il soggetto con disabilità permanente ed evidente, in dei momenti circostanziali si avvale del pass scaduto, si deve rigorosamente attuare il buon senso del padre di famiglia, non mi puoi multare per una pura formalità. Questa la mia modesta interpretazione, su tutte le altre ipotesi, tendenzialmente sono d’accordo.

  2. Non commendo ,ma espongo un fatto avvenuto Bruno Fierro abito A Canegrate (MI) ho un fratello che abitava a Bergamo Alto In via Porta di Pinta a senso unico da via San Giacomo,2 giorni prima del funerale i miei figli telefonano per avere un permesso di transito provvisoria pe assistere la messa funebre alle ore 9.00 mandando i seguenti documenti Carta d’ identità libretto di invalidità e numero di targa dell’auto che mi trasportava, tutto regolare. Alle ore 8.30 la mia auto si ferma in via porta dipinta n. 30 entro in chiesa. La macchina prosegue e trova un parcheggio. dopo un’ora esco la macchina fa lo stesso itinerario e mi prede e accompagno la salma al cimitero, Esattamente dopo un mese riceve 2 multe mia moglie contitolare dellauto morta nel luglio 2021.Motivo il libretto di invalidità non ripreso dalla telecamera, e stato ripreso solo il numero di targa , Murla al defunto e non al sottostritto che avevo mandato i documenti richiesti ,alla mia età di 85 anni cosa posso dire devo prendermi la colpa , e pagare . Non esiste una persona che ammette uno sbaglio la ragione per un motivo ho un altro e sempre dallo loro pare. Ringrazio e chiedo scusa e se volete potete commentare voi, io non riesco,Saluti Bruno Fierro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *